Bonus Facciate 2020 - 2022

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Bonus Facciate - Cosa prevede

Il Bonus Facciate è un’agevolazione fiscale che prevede una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) del 90%, da ripartire in 10 quote annuali costanti, delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, ubicati in determinate zone, compresi gli immobili strumentali.

Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

La Legge di Bilancio 2022 ha esteso questa detrazione fino al 31 dicembre 2022, con aliquota ridotta al 60% per le spese sostenute nel 2022.

Per usufruire di tale agevolazione, secondo l’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici, gli edifici devono essere ubicati nelle zone A e B individuate dal decreto (o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali), ovvero:

  •          Zona A: comprende gli agglomerati urbani di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, o le parti del territorio interessate da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi per le stesse caratteristiche;  
  •            Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, ovvero quelle zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

L’agevolazione riguarda tutti gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile, ad eccezione di quegli edifici che si trovano al termine di una strada privata, quindi circondati da uno spazio interno che lo rende di dubbia visibilità dal suolo pubblico.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili da suolo ad uso pubblico.

Quali interventi sono compresi nel Bonus Facciate?

La detrazione spetta per i seguenti interventi:

  • pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi su balconi, ornamenti o fregi, compresa anche la sola pulitura o tinteggiatura;
  • interventi sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (in questo caso, è necessario soddisfare determinati requisiti, per approfondimento visita Bonus Facciate – Agenzia delle Entrate)

Beneficiano della detrazione anche i lavori effettuati su grondaie e pluviali, parapetti e cornici.

Chi può usufruire del Bonus Facciate?

Possono beneficiare dell’agevolazione persone fisiche e imprese residenti nel territorio italiano.

Nello specifico:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)

Non può usufruire dell’agevolazione chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Per questa categoria però, è possibile optare per le alternative alla fruizione diretta della detrazione, come la cessazione del credito o lo sconto in fattura.

Cessazione del credito

E’ prevista la la possibilità di cedere il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti che hanno la facoltà di effettuare successive cessioni, ovvero:

  • fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • istituti di credito e intermediari finanziari

In caso di interventi realizzati sullo stesso immobile da più soggetti, ad ognuno è data la possibilità di usufruire di una delle opzioni previste, che sia la detrazione, la cessazione del credito o lo sconto in fattura.

Sconto in fattura

Si tratta di uno sconto applicato dal fornitore sulla spesa dovuta per i lavori effettuati che possono godere dell’agevolazione. Lo sconto in fattura è pari alla detrazione dall’imposta lorda e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, oppure può essere inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale.

Il fornitore recupera lo sconto come credito di imposta, dello stesso importo della detrazione, e lo può cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Come pagare il Bonus Facciate?

-          -  Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa

   Per poter usufruire dell’agevolazione, occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche online) dal quale risulti:

  1. la causale del versamento
  2. il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  3. il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori)
  4. i riferimenti della fattura pagata

Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.

-          -  Contribuenti titolari di reddito d’impresa

In questo caso, non vi è l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione del reddito d’impresa.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Gli interventi che sono consentiti per accedere al Bonus Facciate possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro (già agevolabili secondo le disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (richiamati all’articolo 16 dello stesso decreto). In questo caso, il contribuente può avvalersi di una sola detrazione per le stesse spese, rispettando i criteri previsti dall’agevolazione scelta.

Nel caso di interventi che rientrano sia tra quelli ammessi per il Bonus Facciate, sia tra quelli previsti per l’ EcoBonus, è possibile usufruire di entrambe le detrazioni, a condizione che:

  • siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi

  • siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione

Il Bonus Facciate non è cumulabile invece con la detrazione spettante ai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico (prevista nell’articolo 15, comma 1, lett. g del Tuir).

Per informazioni più dettagliate, consultare il documento Bonus Facciate – Agenzia delle Entrate.

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